A distanza di tanti anni dall'approvazione della legge sul divorzio, è possibile tentare un provvisorio bilancio delle sue conseguenze.
1) E' difficile dubitare sul fatto che la legge sul divorzio, come anche quella sull'aborto, abbiano modificato il modo di pensare e di essere delle generazioni cresciute dopo la loro approvazione. Si è fortemente indebolita, in particolare, l'esperienza dello sforzo, della fatica di tenere in piedi comunque una relazione problematica, ovvero la consapevolezza che la relazione richiede un investimento costante, che cambia di segno durante le fasi della vita, ma continua per tutta la sua durata. La difficoltà del momento ha avuto dalla sua l'appoggio legislativo, disponibile ad accoglierla sciogliendo il matrimonio, mentre l'impegno di vita si è trovato improvvisamente senza nessun punto d'appoggio.
2) La facilità nella soluzione d'una relazione ha ottenuto l'effetto di rendere molto meno attenta ed impegnativa la scelta del coniuge, proprio perché basata su di un contratto facilmente rescindibile anziché destinato a durare per sempre, ed ha sottratto profondità e serietà alla relazione stessa.
3) Il dilagare del divorzio ha inoltre privato i figli della presenza della figura d'entrambi i genitori, con conseguenze gravissime per la loro crescita.
4) Ancora, l'indebolimento dell'istituto familiare, cellula sociale di base, ha indebolito la società nel suo complesso.
Una parziale risoluzione a tali gravissimi problemi è già stata proposta ed approvata in numerosi stati della Federazione Americana, con l'istituzione del cosiddetto "covenant marriage", che procede in direzione d'un duplice regime matrimoniale.
Esso si è concretizzato con l’approvazione, il 23 giugno 1997, da parte del parlamento della Louisiana, della “New Louisiana covenant marriage law”. Tale atto normativo è stato il primo ad introdurre la possibilità di scelta degli sposi al momento del matrimonio . “La legge fu proposta dal repubblicano Tony Perkins, dirigente dei gruppi cristiani conservatori, «per contenere l'emorragia della famiglia americana» e per porre rimedio «a quello che il divorzio ha provocato negli ultimi venticinque anni, cioè la moltiplicazione dei casi di rottura delle famiglie attraverso il ricorso al divorzio facile, che ha provocato la rovina dei figli e un aumento di vite infrante». I parlamentari della Louisiana accolsero il progetto con entusiasmo: i voti a favore furono 98 alla Camera dei rappresentanti (nessuno contro) e 37 al Senato (un solo parlamentare vi si oppose)”
Il covenant marriage è un istituto parallelo e alternativo al matrimonio ordinario. Quest’ultimo, secondo le leggi statunitensi, si può sciogliere dopo appena sei mesi di separazione di fatto. Il covenant marriage invece, pur non essendo dotato dell’indissolubilità, prevede un iter giudiziario più complesso per la pronuncia di divorzio, in modo da disincentivare il ricorso ad esso. Si tratta di una “clausola di durezza” del tipo di quelle utilizzate anche nella legislazione europea e, fino al 1987, anche in quella italiana, che però sono state in seguito considerate negativamente ed escluse dal nostro ordinamento giuridico, in quanto non coerenti con l’idea di “divorzio – rimedio” che ispira la nostra normativa sullo scioglimento del matrimonio. In questo caso non si può parlare di inopportunità di tali clausole di durezza, in quanto esse non vengono imposte dal legislatore ma liberamente scelte dagli sposi.
Oltre a disporre modifiche al codice civile, che escludono il procedimento ordinario di divorzio nei casi di covenant marriage, la legge approvata nel 1997 in Louisiana fornisce una definizione del covenant marriage:
“Un covenant marriage è matrimonio tra un uomo e una donna che intendono e sono d’accordo che l'unione fra loro è un rapporto per tutta la vita. Le parti di un covenant marriage hanno ricevuto una consulenza che ha dato risalto alla natura ed agli scopi del matrimonio e delle relative responsabilità. Soltanto quando c’è stata una frattura completa e totale dell'impegno coniugale del patto la parte non colpevole può domandare che il matrimonio non sia più legalmente riconosciuto.”
Il covenant marriage tuttavia non esclude il divorzio. Esso è ammesso, ma solo in ipotesi tassative, mentre il matrimonio ordinariamente può essere sciolto negli Stati Uniti dopo appena sei mesi di separazione di fatto. I casi previsti per lo scioglimento del covenant marriage sono invece: adulterio, crimine, violenza contro un familiare, separazione di fatto biennale o separazione giudiziale pronunciata da almeno un anno. Tale periodo è aumentato ad un anno e sei mesi dalla sentenza nel caso in cui ci siano figli minori.
Dopo la Louisiana, anche l’Arizona nel 1998 e l’Arkansas nel 2001 hanno introdotto nei loro ordinamenti il covenant marriage. Vi sono solo poche sostanziali differenze: ad esempio la normativa dell’Arizona ammette tra le cause di scioglimento del covenant marriage il mutuo consenso; mentre la legge promulgata nell’Arkansas prevede anche per la separazione giudiziale un periodo di due anni prima di poter chiedere lo scioglimento del covenant marriage; e tale periodo è elevato a due anni e sei mesi in presenza di figli minori. E’ interessante notare come dal sito del governatore dell’Arkansas sia possibile scaricare una brochure illustrativa del covenant marriage, che fornisce tutte le indicazioni sul matrimonio, sulle cause di separazione e di divorzio e sui relativi procedimenti, oltre ad essere completo di modelli di moduli per la celebrazione del covenant marriage. Questo dimostra l’interesse, da parte del governo dello stato, a diffondere la conoscenza e l’utilizzo di questo nuovo tipo di matrimonio.
Negli anni successivi al 1997 sono stati presentati emendamenti volti ad introdurre il covenant marriage in numerosissimi altri stati: Alabama, California, Indiana, Iowa, Kansas, Maryland, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, Ohio, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Virginia, Washington e West Virginia. Inoltre in Georgia, Oklahoma, Oregon e Texas tale emendamento è stato già approvato da una delle due camere. Questo dimostra l’interesse che questo esperimento avviato dalla Louisiana ha destato in tutto il Paese.
Si può certo dibattere sull'applicabilità in Italia d'una simile legislazione, essendo possibile obiettare a questo punto che il covenant marriage offre una tutela all’unità familiare inferiore rispetto alla normativa italiana, che invece prevede una separazione triennale e accertata dal giudice per poter richiedere il divorzio. In realtà, la tutela dell’unità della famiglia si manifesta, nel covenant marriage, non tanto al momento dello scioglimento del vincolo, quanto al momento della sua formazione: infatti gli sposi scelgono liberamente di sottoporre il loro matrimonio (ed eventualmente, il loro divorzio), ad una disciplina diversa da quella che regola i matrimoni contratti con rito ordinario. E' proprio questa consapevolezza che rafforza il matrimonio, mentre in Italia invece gli sposi non hanno la possibilità di compiere tale scelta.
D'altronde, sarebbe possibile imitare l'idea della doppia legislazione matrimoniale, senza per questo dover riprendere esattamente il suo contenuto giuridico. Semplicemente, dovrebbe essere concesso agli sposi che lo richiedono, quindi sottoponendo tale decisione alla libera scelta delle coppie, d'aderire ad un dato regime nuziale, il quale preveda norme di divorzio più restrittive, od anche (per chi lo desideri: tale proposta fu avanzata da ecclesiastici durante la campagna a favore del divorzio) stabilisca la sua intangibilità.
In questo caso si potrebbe a ragione dire, a differenza di quanto avviene oggi nell’ordinamento italiano, che chi vuole è libero di divorziare, e chi invece non vuole sciogliere il proprio matrimonio vede tutelata la propria aspirazione: infatti, chiarendo già dal momento costitutivo del vincolo la natura che i coniugi intendono attribuire ad esso (perpetuo o potenzialmente temporaneo), nessuno potrebbe lamentarsi di una successiva situazione in cui verrebbe a trovarsi non per scelta del legislatore, come attualmente avviene, bensì in base alla volontà manifestata al momento delle nozze.
Contemporaneamente all’introduzione di un istituto di questo tipo, sarebbe possibile, nel nostro ordinamento, modificare la disciplina del divorzio, eliminando tutte quelle disposizioni che tendono ad arginare lo scioglimento del matrimonio. Infatti tale disciplina rimarrebbe applicabile solo a coloro che avessero optato per il matrimonio dissolubile, e pertanto non sembrerebbe più opportuno, in presenza del doppio regime, porre degli ostacoli all’utilizzo di un istituto, il divorzio, che i coniugi hanno accettato e ammesso come possibilità futura già al momento della costituzione della comunità familiare.
Una legislazione simile sarebbe certo applicabile anche in Italia, non violando nè il principio della libertà individuale, poiché sarebbe frutto di libera e volontaria scelta, nè quello dell'eguaglianza (in quanto tutte le differenze che risulterebbero tra i due regimi matrimoniali sarebbero frutto non di un’imposizione autoritaria dello Stato, bensì della libera scelta dei contraenti, essendo corollario del principio di uguaglianza è che situazioni diverse, proprio per volontà di coloro che hanno dato vita ad esse devono essere trattate in maniera differente.), e rispondendo anzi in ottimo modo all'articolo 29 della Costituzione stessa, che tutela la famiglia.
La proposta della duplice legislazione matrimoniale era già stata avanzata qui in Italia da ecclesiastici durante la campagna per il divorzio, proponendo che si lasciasse libertà di scelta nel decidersi, all'atto delle nozze, ad un regime dissolubile od indissolubile. Prima ancora, l'argomento era stato dibattuto da Léon ed Henri Mazeaud, professori della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parigi, che avevano concluso positivamente sulla liceità ed applicabilità d'una simile legislazione anche in Francia .
Considerando l'esistenza del covenant marriage negli USA, la più antica democrazia al mondo e paese quanto mai liberale, e l'approvazione ad una istituzione analoga affermata da giuristi accademici di Francia, patria del laicismo e dell'eguaglianza dei cittadini, non dovrebbe certo potersi negare legittimità ad una tale proposta neppure in Italia.